Capo I
Art. 11
In vigore dal 13 apr 2001
1. All', comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995.
n. 200, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:
e-bis) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
"Articolo 29-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-11