Capo II

Art. 20

In vigore dal 13 apr 2001
1. Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall' del presente decreto è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica. 2. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28-bis citato al comma 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-20

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