Art. 20
Capo II

Art. 20

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In vigore dal 13 apr 2001
1. Ai vice ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotto dall' del presente decreto è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica. 2. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28-bis citato al comma 1 del presente articolo.
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