Capo II

Art. 24

In vigore dal 13 apr 2001
1. La spesa derivante dal presente decreto è valutata in lire 3.400 milioni per l'anno 2001, in lire 4.730 milioni per l'anno 2002, in lire 6.030 milioni per l'anno 2003, in lire 6.350 milioni per l'anno 2004, in lire 6.230 milioni per l'anno 2005 ed in lire 6.530 milioni a decorrere dall'anno 2006. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
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