Capo II

Art. 19

In vigore dal 13 apr 2001
1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile rispettivamente previsto dagli articoli 19-bis e 29-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti dagli ed 11 del presente decreto è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19-bis e 29-bis citati al comma 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-19

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