Art. 19
Capo II

Art. 19

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In vigore dal 13 apr 2001
1. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile rispettivamente previsto dagli articoli 19-bis e 29-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come introdotti dagli ed 11 del presente decreto è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19-bis e 29-bis citati al comma 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76#art-19