Art. 9
Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme di trattamento economico
In vigore dal 10 apr 2001
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti
le norme di trattamento economico)
1. Dopo l'articolo 73 del decreto di inquadramento ("trattamento economico"), sono aggiunti i seguenti articoli:
""Art. 73-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti)
1. Agli appuntati scelti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito uno scatto aggiuntivo, rimanendo immutato il livello retributivo assegnato.
2. Per il personale di cui al comma 1, che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all', comma 1, lettere a), b) e c) ovvero dell'articolo 55, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.
Art. 73-ter
(Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capo
e di un emolumento pensionabile ai vice brigadieri)
1. Ai brigadieri capo che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado, abbiano riportato nell'ultimo triennio una valutazione caratteristica almeno di "nella media" o giudizio equivalente e non abbiano riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito uno scatto aggiuntivo rimanendo immutato il livello retributivo assegnato. Tale scatto è attribuito come assegno ad personam, riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo, in caso di accesso ai ruoli superiori.
2. Ai vice brigadieri che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e che non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 370.000 annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilità per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
3. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo, al venir meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.
Art. 73-quater
(Clausola di salvaguardia economica per i marescialli capo
e attribuzione di un emolumento pensionabile ai marescialli
ordinari e ai marescialli)
1. Ai marescialli capo è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, a condizione che:
a) abbiano maturato dieci anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei ovvero è stato espresso parere contrario ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni dal servizio, nel medesimo grado;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore.
2. Ai marescialli ordinari che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo, una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 500.000 annuo lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.
3. Ai marescialli che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precede abbiano riportato un giudizio non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato, nello stesso periodo una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore, è attribuito un emolumento pensionabile determinato nella somma di £. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.
4. Il trattamento economico di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale ed è riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
5. Per il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 che, all'atto della maturazione del requisito temporale, si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto di inquadramento, l'attribuzione del relativo trattamento economico di cui al presente articolo, avviene, con effetto retroattivo al venire meno della causa impeditiva, salvo che la stessa non comporti la cessazione dal servizio.
Art. 73-quinques
(Emolumento ex , comma 2 della legge 28 marzo 1997, n. 85)
1. A partire dal 1o gennaio 2001, ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza, compresi coloro che rivestono la qualifica di luogotenente, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità, per l'indennità di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore, riassorbibile in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
2. Ai sottotenenti e tenenti provenienti dal ruolo "ispettori", con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1.
3. Il beneficio di cui al comma 1, non compete in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti stipendiali.
4. L'emolumento di cui ai commi 1 e 2, con la stessa decorrenza del 1o gennaio 2001, è corrisposto, ai soli fini pensionistici; anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998-1o gennaio 2001.
5. Contestualmente alla corresponsione dell'emolumento di cui ai commi 1, 2 e 4, è riassorbito quello attribuito per effetto dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
Art. 73-sexies
(Trattamento economico del personale in ausiliaria)
1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista rispettivamente dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, e dell' della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennità di ausiliaria spettate al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 marzo 1992, n. 216, ovvero del combinato disposto di cui all'articolo 73 e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento.
2. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 252, sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza.""
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-9