Art. 14

Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli

In vigore dal 5 giu 2001
Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto di inquadramento, per il periodo 2001-2004, l'accesso al ruolo ispettori avviene: - per il 60%, attraverso il concorso pubblico di cui alla lettera a); - per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera b). 2. Ai fini del rispetto delle percentuali di cui al comma 1, si fa riferimento ai posti complessivamente messi a concorso nell'intero periodo indicato nel medesimo comma.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-14

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Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli (Art. 14 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo