Art. 14
Disposizioni transitorie in tema di reclutamento dei marescialli
In vigore dal 5 giu 2001
Disposizioni transitorie in tema di reclutamento
dei marescialli
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto di inquadramento, per il periodo 2001-2004, l'accesso al ruolo ispettori avviene:
- per il 60%, attraverso il concorso pubblico di cui alla lettera a);
- per il 40%, attraverso il concorso interno di cui alla lettera b).
2. Ai fini del rispetto delle percentuali di cui al comma 1, si fa riferimento ai posti complessivamente messi a concorso nell'intero periodo indicato nel medesimo comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-14