Art. 17
Clausola finanziaria
In vigore dal 10 apr 2001
1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è valutato in lire 17.308 milioni per l'anno 2001, in lire 21.396 milioni per l'anno 2002, in lire 22.404 milioni per l'anno 2003, in lire 22.220 milioni per l'anno 2004, in lire 22.252 milioni per l'anno 2005 e in lire 23.000 milioni a partire dall'anno 2006.
Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DEL TURCO, Ministro delle finanze
VISCO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione
pubblica
BIANCO, Ministro dell'interno
MATTARELLA, Ministro della difesa
FASSINO, Ministro della giustizia
PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-17