Art. 15
Correttivi
In vigore dal 10 apr 2001
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate disposizioni integrative e/o correttive, anche in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta, per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le tabelle "A", "H" ed "I" allegate al decreto di inquadramento sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle "F", "C" ed "A" allegate al presente decreto.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2002 le tabelle "D/1" e "D/2" allegate al decreto di inquadramento, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle "D" ed "E" allegate al presente decreto.
5. In calce alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", è aggiunto il seguente periodo: ""Nei confronti del personale appartenente al Ruolo "Esecutori" si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tale personale consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità espresso dalla competente commissione di avanzamento."".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-15