Art. 11
Disposizioni transitorie per i brigadieri capo e gli appuntati scelti
In vigore dal 10 apr 2001
1. Ai brigadieri capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-ter, commi 1 e 3, del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, è attribuito con le seguenti modalità:
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturerà quattro anni di effettivo servizio nel grado.
2. Agli appuntati scelti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento, lo scatto aggiuntivo di cui al medesimo articolo, è attribuito con le seguenti modalità:
a) con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, al personale che, alla stessa data, abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturerà quattro anni di effettivo servizio nel grado.
3. Gli scatti aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbibili in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-11