Art. 6

Disposizioni integrative e correttive riguardanti l'avanzamento del personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti

In vigore dal 10 apr 2001
1. All'articolo 52, comma 1, del decreto di inquadramento ("Forme di avanzamento"), le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti". 2. All'articolo 53, comma 1, del decreto di inquadramento ("Periodi minimi di comando, di attribuzione specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami"), le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole "Gli ispettori ed i sovrintendenti". 3. L'articolo 54 del decreto di inquadramento ("Determinazione aliquote di avanzamento") è modificato come segue: a) le parole "I sottufficiali" sono sostituite con le parole "Gli Ispettori ed i sovrintendenti"; b) le parole "Ministro delle finanze, con proprio decreto," sono sostituite da "comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione o dell'autorità dal medesimo delegata". 4. L'articolo 55 del decreto di inquadramento ("Inclusione ed esclusione dalle aliquote") è modificato come segue: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato; c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado; d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni."; c) al comma 3, le parole "dei sottufficiali" sono sostituite con le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti". 5. L'articolo 56 del decreto di inquadramento ("Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione") è sostituito dal seguente: "1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo è stato formato. 2. La commissione può altresì sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo. 3. È sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento già pubblicato con le modalità di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione all'interessato. 4. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento "a scelta per esami". 5. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata. 6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, è valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive. 7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente è sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione già effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento." 6. L'articolo 57 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "ad anzianità"") è sostituito dal seguente: "1. L'avanzamento "ad anzianità" avviene secondo le modalità di cui all'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti: a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. 2. Il giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto. 3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianità" è promosso, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto." 7. L'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"") è modificato come segue: a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudizio di non idoneità all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto." b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono così determinate: a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/1 allegata al presente decreto; b) per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima metà viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parità di anzianità assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno; c) la seconda metà del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, viene promossa, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/1, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parità di anzianità assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima metà del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo." d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata." 8. Dopo l'articolo 58 del decreto di inquadramento ("Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami""), sono aggiunti i seguenti articoli: ""Art. 58-bis (Avanzamento al grado di maresciallo aiutante) 1. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene: a) per il 70% dei posti disponibili, da stabilire al 31 dicembre di ogni anno nell'ambito della determinazione del comandante generale o dall'autorità dal medesimo delegata di cui all'articolo 54, mediante procedura di avanzamento "a scelta" alla quale sono ammessi i marescialli capo: 1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado, stabilito dalla tabella D/2 allegata al presente decreto; 2) iscritti nei quadri di avanzamento ma non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta" con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; b) per il restante 30% dei posti disponibili, mediante procedura valutativa "a scelta per esami" di cui all'articolo 58, comma 3. 2. I marescialli capo giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta", in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 2, sono promossi al grado superiore, nel limite dei posti disponibili, nell'ordine di merito del quadro medesimo e decorrenza dal lo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Gli stessi, nel ruolo dei marescialli aiutanti, sono iscritti mantenendo l'ordine già acquisito nel comune ruolo di provenienza. 3. Le procedure di avanzamento "a scelta per esami" non possono essere indette qualora i posti disponibili riservati a tale forma di avanzamento non superino le cento unità. In tal caso, gli stessi sono devoluti per la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera a). 4. Il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutate, da attribuire mediante le procedure di avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami", di cui alla tabella D/2 allegata al presente decreto, non può superare annualmente il limite di un trentesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori. 5. I marescialli capo promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, quelli promossi "a scelta per esami". Art. 58-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai marescialli aiutanti) 1. Ai marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza è attribuito uno scatto aggiuntivo, pari al 2,50% dello stipendio in godimento, a condizione che: a) abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna di rigore; d) non si trovino, all'atto di maturazione del requisito temporale, in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c). In tal caso, al venire meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, agli interessati verrà corrisposto il trattamento economico di cui al presente articolo, con la decorrenza che gli sarebbe spettata in assenza di tali impedimenti. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1, viene attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale. Art. 58-quater (Conferimento della qualifica di "luogotenente" ai marescialli aiutanti) 1. Ai marescialli aiutanti del corpo della Guardia di finanza è conferita, nel limite dei posti di cui al comma 2, la qualifica di luogotenente, previa selezione per titoli, a condizione che: a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino otto anni dall'acquisizione del beneficio economico di cui all'articolo 58 ter; b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero; d) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c). 2. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata, in misura non superiore ad un ventesimo dell'organico previsto per il grado di maresciallo aiutante. 3. La selezione è effettuata da apposita commissione nominata con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata. La stessa, presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, è composta, oltre che dal presidente, da due ufficiali superiori del Corpo, membri, un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione, un maresciallo aiutante luogotenente del Corpo, membro. Nei confronti dei membri della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. I criteri e le modalità per l'effettuazione della selezione, la data in cui vanno posseduti i requisiti di cui al comma 1, nonché l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata. 5. Le nomine alla qualifica di luogotenente vengono attribuite, con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata, con decorrenza 1o gennaio dell'anno di riferimento delle relative procedure. 6. Al maresciallo aiutante luogotenente è attribuito il trattamento economico di cui alla tabella "I" del presente decreto. 7. All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli aiutati luogotenenti potranno essere ammessi alla frequenza di corsi i cui lineamenti e durata sono stabiliti con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata."" 9. L'articolo 59 del decreto di inquadramento ("Avanzamento di sottufficiali in particolari situazioni") è sostituito dal seguente: "Art. 59 (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni) 1. Gli ispettori ed i sovrintendenti già giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perché, essendo stati raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perché in aspettativa per motivi di infermità, sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneità all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché deceduti ovvero perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive. 4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata. Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento. 10. L'articolo 60 del decreto di inquadramento ("Avanzamento straordinario per meriti eccezionali") è modificato come segue: a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite con le parole "dell'ispettore o del sovrintendente"; b) il comma 2 è soppresso; c) al comma 3, la parola "il sottufficiale" è sostituita con la parola "l'interessato"; d) al comma 5, le parole "Il sottufficiale" e "I sottufficiali" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "L'ispettore o il sovrintendente" e "Gli ispettori o i sovrintendenti"; e) al comma 6, le parole "dei sottufficiali" e "i sottufficiali" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "di coloro" e "gli" e le parole ",da almeno un anno," sono soppresse. 11. L'articolo 61 del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per benemerenze di servizio") è modificato come segue: a) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite dalle parole "dell'ispettore o del sovrintendente" b) il comma 2 è soppresso; c) al comma 3, le parole "il sottufficiale" sono sostituite dalle parole "l'interessato"; d) al comma 4, le parole "per i sottufficiali" sono soppresse; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'ispettore o il sovrintendente, riconosciuto meritevole all'avanzamento per benemerenze di servizio, è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con decreto ministeriale che ne reca la motivazione. Gli ispettori o i sovrintendenti riconosciuti meritevoli all'avanzamento per benemerenze di servizio, con proposta di pari data, sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli."; f) il comma 6 è soppresso."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo