Art. 8

Disposizioni integrative e correttive riguardanti le norme transitorie

In vigore dal 10 apr 2001
1. All'articolo 69 del decreto di inquadramento ("Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212"), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: ""1-bis All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto infine il seguente comma: "Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della presente legge è costituita come segue: presidente: un ufficiale generale; membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanzieri", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.". 1-ter Gli della, legge 18 gennaio 1952, n. 40, e gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono abrogati."".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-8

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