Art. 4

Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo dei sovrintendenti

In vigore dal 10 apr 2001
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo dei sovrintendenti) 1. L'articolo 19 del decreto di inquadramento ("Accesso al ruolo "sovrintendenti"") è sostituito dal seguente articolo: "1. I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione: a) per una percentuale non inferiore al 70%, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27; b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" in servizio permanente, previo superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27. 2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di qualificazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. 3. Le percentuali di posti da riservare al concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del comandante generale." 2. L'articolo 20 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"") è sostituito dal seguente articolo: "1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, può essere ammesso il personale che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo: a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio più gravi della consegna; c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; d) non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore; e) non sia comunque già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere. 2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1. 3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo l9." 3. L'articolo 21 del decreto di inquadramento ("Modalità del concorso e del corso") è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Modalità dei concorsi) 1. Nei bandi di concorso indetti con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata sono stabiliti: a) il numero dei posti da mettere a concorso, distinti per il contingente ordinario ed il contingente di mare; b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi; c) le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonché i titoli richiesti per l'ammissione ai concorsi; d) i titoli da valutare; e) le norme per lo svolgimento delle prove d'esame, per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b); f) la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti e delle commissioni esaminatrici cui sono devoluti i giudizi sulle prove di esame e la valutazione dei titoli"." 4. L'articolo 22 del decreto di inquadramento ("Articolazione della prova d'esame") è sostituito dal seguente: "1. La prova d'esame prevista nell'ambito del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) è costituita da una prova scritta, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e di cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell'obbligo. 2. Per lo svolgimento della prova si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi." 5. L'articolo 23 del decreto di inquadramento ("Valutazione della prova d'esame") è sostituito dal seguente: "1. Il giudizio sulla prova d'esame di cui all'articolo 22 è devoluto ad una commissione esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, composta da ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza e integrata con un rappresentante del ruolo sovrintendenti. 2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 valuta per ciascun concorrente le prove attribuendo un punto di merito espresso in ventesimi." 6. L'articolo 24 del decreto di inquadramento ("Formazione delle graduatorie") è sostituito dal seguente: "1. Le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), al termine del concorso formano distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. 2. Per la formazione delle graduatorie: a) viene preso a base il punteggio attribuito a ciascun concorrente dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f); b) a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età." 7. L'articolo 25 del decreto di inquadramento ("Esclusioni dal concorso"), è sostituito dal seguente: "Art. 25 (Esclusioni dai concorsi) "1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata possono in qualsiasi momento essere disposte le esclusioni dai concorsi degli aspiranti che vengano considerati non in possesso dei prescritti requisiti." 8. L'articolo 26 del decreto di inquadramento ("Vincitori del concorso ed ammissioni al corso") è sostituito dal seguente: "Art. 26 (Vincitori dei concorsi) 1. Con determinazioni del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata vengono approvate le graduatorie finali e dichiarati vincitori dei concorsi i candidati idonei che nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, distinti per contingente." 9. L'articolo 27 del decreto di inquadramento ("Svolgimento del corso") è sostituito dal seguente: "Art. 27 (Svolgimento dei corsi di qualificazione) 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, effettuato con le modalità ed in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), frequentano un corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, che si svolge con le modalità ed in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 3. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con determinazione del comandate generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei nell'ordine delle graduatorie di merito relative ai predetti concorsi, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori." 10. L'articolo 28 del decreto di inquadramento ("Dichiarazione di idoneità"), è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Esclusione e rinvio dai corsi) 1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinunzia. 2. Sono rinviati dai corsi, d'autorità, i frequentatori che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver già ripetuto per una volta i corsi; c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dai corsi per più di trenta giorni, anche se non continuativi. 3. Sono anche rinviati dai corsi i frequentatori che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata." 11. L'articolo 29 del decreto di inquadramento ("Esclusione e rinvio dal corso") è sostituito dal seguente: "Art. 29 (Nomina a vicebrigadiere) 1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 27, ai frequentatori: a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti in ruolo; b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, la nomina a vicebrigadiere con decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti in ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei ai sensi della lettera a). 2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianità, ed è restituito al normale servizio d'istituto. 3. Il conferimento della nomina a vicebrigadiere è sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata, nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto. 4. Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purchè sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-4

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Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo dei sovrintendenti (Art. 4 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo