Art. 2

Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo appuntati e finanzieri

In vigore dal 10 apr 2001
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo appuntati e finanzieri) 1. All' del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri"), il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute, e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché attività di istruzione nei limiti delle capacità professionali possedute." 2. L' del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al corso") è modificato come segue: a) al comma 1, lettera b), le prole "dell'effettivo incorporamento" sono sostituite dalle parole "indicata nel bando di concorso"; b) al comma 1, lettera c), le parole "stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole" sono sostituite dalle parole "stato civile di celibe o nubile, vedovo o vedova"; c) al comma 1, lettera e), sono infine aggiunte le parole "per gli aspiranti di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile"; d) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m)aver ottenuto, per gli aspiranti già sottoposti all'apposita visita, l'idoneità fisica alla leva."; e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze dì polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuale con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.". 3. All' del decreto di inquadramento ("Bando di reclutamento"), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "2. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa." 4. L' del decreto di inquadramento ("Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri") è sostituito dal seguente: "1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto. 2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianità di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni. 3. Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti: a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito; b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. 4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneità all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3. 5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare. 6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero è stato espresso parere contrario ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio. 7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata. 8. La promozione del militare è sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione già effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianità o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B"." 5. All' del decreto di inquadramento ("Esclusione dalla valutazione"), il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti: a) sospeso dal servizio; b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato; d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni, viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata." 6. L' del decreto di inquadramento ("Sospensione della valutazione") è sostituito dal seguente: (Cause di sospensione della valutazione e della promozione) 1. Qualora durante i lavori della commissione il personale indicato all' venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'l, comma 1, la medesima commissione sospende la valutazione. 2. È altresì sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'l, comma 1, lettere a), b) e c). 3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, è data comunicazione al militare interessato. 4. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. 5. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata. 6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, è valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione". 7. L' del decreto di inquadramento ("Avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" in particolari situazioni") è sostituito dal seguente: "1. Il personale di cui all' che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perché in aspettativa per infermità e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso. 2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive. 3. La promozione di cui ai precedenti commi è conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorità dal medesimo delegata". 8. L' del decreto di inquadramento ("Promozione straordinaria per "benemerenze di servizio"") è modificato come segue: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La proposta di promozione straordinaria per benemerenze di servizio è formulata dal comandante regionale o equiparato dal quale il personale di cui al comma 1 gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori Autorità gerarchiche"; b) il comma 5 è soppresso; c) al comma 6, le parole "da almeno un anno" sono soppresse.
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Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo appuntati e finanzieri (Art. 2 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo