Art. 7
Disposizioni integrative e correttive riguardanti la riammissione in servizio
In vigore dal 10 apr 2001
(Disposizioni integrative e correttive riguardanti
la riammissione in servizio)
1. L'articolo 68 del decreto di inquadramento ("Riammissione in servizio") è sostituito dal seguente:
"1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza, già posti in congedo a domanda, può ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il 35o anno di età, sia in possesso dell'idoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione più di un anno dalla data del congedo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermità, semprechè abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorità sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneità con attribuzione della relativa idoneità a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno in questo caso, decorre dalla data della riacquistata idoneità fisica.
3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell', comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze.
4. La riammissione in servizio è disposta dal comandante generale della Guardia di finanza o dall'autorità dal medesimo delegata, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d) delle qualità morali.
5. È escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorità, ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2.
6. Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianità assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo.
7. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo."
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-7