Art. 1

Generalità

In vigore dal 5 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l', comma 1, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 50; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere dell'organismo di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di poter accogliere le condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari solo nelle parti compatibili con le risorse finanziarie disponibili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali; EMANA il seguente decreto legislativo: Generalità 1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente "attuazione dell' della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", di seguito denominato "decreto di inquadramento", sono modificate a norma dei seguenti articoli.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-1

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