Art. 16

Entrata in vigore

In vigore dal 10 apr 2001
1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 58-bis del decreto di inquadramento entrano in vigore dal 1o gennaio 2002. Fino al 31 dicembre 2001, le procedure di avanzamento al grado di maresciallo aiutante si effettuano secondo le modalità di cui alla tabella D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001. 2. Le disposizioni del presente decreto, ove non diversamente stabilito, decorrono dall'entrata in vigore dello stesso. 3. Con la decorrenza di cui al precedente comma 2, al personale del Corpo della Guardia di finanza è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultante dalla tabella "A" allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo. 4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto dal medesimo, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore fino al giorno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;67#art-16

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