Capo II
Art. 19
Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
In vigore dal 4 apr 2001
1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell', comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo è il giudice di pace indicato nell', comma 2.
2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, sull'opposizione di cui all'articolo 263, comma 5, del codice di procedura penale, sulla richiesta di sequestro di cui all'articolo 368 del medesimo codice, nonché sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice è altresì competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonché per i successivi provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-19