Capo II

Art. 16

Durata delle indagini preliminari

In vigore dal 4 apr 2001
1. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. 2. Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace di cui all', comma 2, che se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato. 3. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 2 non possono essere utilizzati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-16

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Durata delle indagini preliminari (Art. 16 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.) — Testo vigente | Portale Normativo