Capo II
Art. 14
Iscrizione della notizia di reato
In vigore dal 4 apr 2001
1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all', ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-14