Capo II

Art. 15

Chiusura delle indagini preliminari

In vigore dal 4 apr 2001
1. Ricevuta la relazione di cui all', il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato. 2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-15

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