Capo II

Art. 11

Attività di indagine

In vigore dal 4 apr 2001
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi. 2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace. 3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-11

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Attività di indagine (Art. 11 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.) — Testo vigente | Portale Normativo