Titolo I›Capo I
Art. 8
Competenza per territorio determinata dalla connessione
In vigore dal 4 apr 2001
1. Nei casi previsti dall', se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-8