Titolo I›Capo I
Art. 3
Assunzione della qualità di imputato
In vigore dal 4 apr 2001
1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-3