Titolo I›Capo I
Art. 6
Competenza per materia determinata dalla connessione
In vigore dal 4 apr 2001
1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.
2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore.
3. La connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, nè tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-6