Titolo I›Capo I
Art. 10
Astensione e ricusazione del giudice di pace
In vigore dal 4 apr 2001
1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del tribunale.
2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la Corte di appello.
3. Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio più vicino.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-10