Titolo I›Capo I
Art. 5
Competenza per territorio
In vigore dal 4 apr 2001
1. Per i reati indicati nell', competente per il giudizio è il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato.
2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-5