Titolo ICapo I

Art. 2

Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace

In vigore dal 4 apr 2001
1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative: a) all'incidente probatorio; b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto; c) alle misure cautelari personali; d) alla proroga del termine per le indagini; e) all'udienza preliminare; f) al giudizio abbreviato; g) all'applicazione della pena su richiesta; h) al giudizio direttissimo; i) al giudizio immediato; l) al decreto penale di condanna. 2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-2

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