Art. 14 · Iscrizione della notizia di reato
Capo II

Art. 14

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Iscrizione della notizia di reato

In vigore dal 4 apr 2001
1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all', ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-14