Capo III

Art. 22

Presentazione del ricorso

In vigore dal 4 apr 2001
1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. 2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale. 4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-22

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Presentazione del ricorso (Art. 22 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.) — Testo vigente | Portale Normativo