Capo III

Art. 24

Inammissibilità del ricorso

In vigore dal 4 apr 2001
1. Il ricorso è inammissibile: a) se è presentato oltre il termine indicato dall', comma 1; b) se risulta presentato fuori dei casi previsti; c) se non contiene i requisiti indicati nell', comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo; d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova; e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-24

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