Capo III

Art. 28

Pluralità di persone offese

In vigore dal 4 apr 2001
1. Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale. 2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell', comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-28

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Pluralità di persone offese (Art. 28 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.) — Testo vigente | Portale Normativo