Capo IV

Art. 31

Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire

In vigore dal 4 apr 2001
1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell', comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. 2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di decadenza. 3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell', invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo. 4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.
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Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire (Art. 31 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.) — Testo vigente | Portale Normativo