Capo IV

Art. 32

Dibattimento

In vigore dal 4 apr 2001
1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell', comma 7. 3. Il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva. 4. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale. 5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-32

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Dibattimento (Art. 32 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma) — Testo vigente | Portale Normativo