Capo IV

Art. 33

Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare

In vigore dal 4 apr 2001
1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena. 2. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale. 3. Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 2, il giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi. 4. Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne dà lettura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-33

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