Capo VI

Art. 38

Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato

In vigore dal 4 apr 2001
1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell' può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. 2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-38

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