Capo VI
Art. 37
Impugnazione dell'imputato
In vigore dal 4 apr 2001
1. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.
2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-37