Capo III

Art. 23

Costituzione di parte civile

In vigore dal 4 apr 2001
1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-23

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Costituzione di parte civile (Art. 23 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.) — Testo vigente | Portale Normativo