Capo III

Art. 25

Richieste del pubblico ministero

In vigore dal 4 apr 2001
1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. 2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-25

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Richieste del pubblico ministero (Art. 25 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.) — Testo vigente | Portale Normativo