Art. 23 · Costituzione di parte civile
Capo III

Art. 23

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Costituzione di parte civile

In vigore dal 4 apr 2001
1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274#art-23