Art. 8

In vigore dal 25 lug 2000
1. All' il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo