Art. 12
In vigore dal 25 lug 2000
1. Dopo l' è inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Norme finali). - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento non incompatibili con quelle recate dal presente decreto legislativo, relative all'AIMA, s'intendono riferite all'Agenzia.
2. Le disposizioni di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, si applicano altresì ai fondi assegnati all'Agenzia e destinati al pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-12