Art. 9
In vigore dal 25 lug 2000
1. All' il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il regolamento del personale è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia nonché la tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
2. All' il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonché, fermo restando quanto previsto all', comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato, composto di tre membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare che le funzioni di organismo di coordi-namento e quelle di organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a contabilità separate.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-9