Art. 3

In vigore dal 25 lug 2000
1. All' il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-3

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Art. 3 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. — Testo vigente | Portale Normativo