Art. 3
In vigore dal 25 lug 2000
1. All' il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-3