Art. 2
In vigore dal 25 lug 2000
1. All' il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. È istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero".
2. All' è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-2