Art. 5
In vigore dal 25 lug 2000
1. All', comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
"a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-5