Art. 10
In vigore dal 25 lug 2000
1. All' il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui all', comma 4-bis.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-10