Art. 11

In vigore dal 25 lug 2000
1. All' il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fino alla data di subentro dell'Agenzia, ai sensi dell', comma 4-bis, l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti già in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attività istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettività, sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999.". 2. All' i commi 3, 6, 7 e 8 sono soppressi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-11

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