Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 25 lug 2000
1. All' il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-8